20 Giugno 2017
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PRESERRE (CZ) – COMPRARE CASA, OGGI CONVIENE?
Sotto la lente di ingrandimento della nostra esperta Imposte d’acquisto, Destrazioni fiscali e Agevolazioni
di Francesca GALLELLI, *Notaio in Chiaravalle Centrale e Soverato
PRESERRE (CZ) – 20 GIUGNO 2017 – L’esigenza di favorire l’acquisto dell’abitazione è stata spesso accompagnata da agevolazioni di tipo fiscale.
Quali sono oggi le agevolazioni in questione?
– Imposte d’atto d’acquisto
L’atto di acquisto di un’abitazione come prima casa in una vendita tra privati sconta un imposta di registro più bassa rispetto a quella prevista per le seconde abitazioni (2% anziché il 9%) mentre se a vendere è un’impresa l’IVA sarà del 4% (cioè con un’aliquota più bassa rispetto a quella normalmente applicata alla cessione di immobili, che è pari al 10 %). Le pertinenze della prima casa, ad esempio box auto e cantine, fruiscono delle medesime agevolazioni.
In ogni caso di compravendite tra privati (quindi sia per le prime che per le seconde case) è inoltre consentito al contribuente richiedere che la tassazione avvenga sulla base del cd. “prezzo valore” ovvero sul valore catastale dell’immobile rivalutato secondo determinati coefficienti, normalmente più basso dal corrispettivo pattuito. I contribuenti che si avvalgono delle predette disposizioni sono esclusi dai controlli che l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di Finanza sono incaricate di effettuare in tema di vendite immobiliari ai fini delle imposte dirette o di maggior valore ai fini dell’imposta di registro. Infine, qualora la parte acquirente si avvalga della facoltà di cui si è detto, è previsto che gli onorari notarili – da calcolarsi sul valore indicato in atto – vengano ridotti del 30 per cento. Anche per le pertinenze è possibile richiedere il medesimo sistema impositivo.
– Detrazioni fiscali
L’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale consente di detrarre dalle imposte sui redditi i compensi pagati a soggetti d’intermediazione immobiliare per un importo di 1000,00 euro e se per l’acquisto si è stipulato un contratto di mutuo è possibile detrarre gli interessi passivi corrisposti alla Banca e gli oneri accessori connessi (ad esempio spese d’istruttoria, notarili e di perizia) per un importo di 4000,00 euro.
Il decreto milleproroghe convertito con LEGGE 27 febbraio 2017, n. 19 conferma per il 2017 la detrazione d’imposta pari al 50% dell’Iva pagata al costruttore per l’acquisto di prime o seconde case.
L’acquisto da una impresa di costruzione di un box o di un posto auto pertinenziale effettuato entro il 31 dicembre 2017 consente all’acquirente di godere di una detrazione fiscale nella maggior misura del 50% per le spese sostenute per la sua realizzazione , fino ad un ammontare massimo di €. 96.000,00 (dal 1 gennaio 2018 si torna alla misura del 36% su un importo massimo di €. 48.000,00)
E’ prevista una detrazione Irpef anche per gli acquisti di fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Anche questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro).
Dal 2018, la detrazione ritornerà alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.
– Agevolazioni
L’erogazione di mutui ipotecari può essere privilegiato da condizioni di favore ove destinato all’acquisto dell’abitazione principale, è stato infatti istituito un apposito fondo di garanzia dello Stato che consente di accedere al credito senza che la banca richieda ulteriori garanzie personali al mutuatario oltre all’ipoteca e all’eventuale assicurazione.
Se fino al 31 dicembre 2015 tra i requisiti richiesti per usufruire delle agevolazioni per l’acquisto delle prime case vi era quello di non essere al momento dell’atto titolari di altri immobili già acquistati con le medesime agevolazioni,dal 1° gennaio 2016, è invece possibile sin da subito acquistare un’altra “prima casa” e disfarsi successivamente dell’immobile precedentemente acquistato.