IL TAR RESPINGE IL RICORSO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SIMBARIO È SALVA
Resta in carico l’attuale sindaco Gennaro Crispo eletto a giugno scorso. Lo sconfitto Versace aveva chiesto l’annullamento della consultazione elettorale
di Franco POLITO
– SIMBARIO (VV) – 7 NOVEMBRE 2024 – Ricorso respinto ed amministrazione comunale salva a Simbario.
L’appuntamento sono le elezioni comunali a giugno scorso.
Due liste in campo si contendono la maggioranza nel ridente centro del Vibonese: “CambiAmo Simbario”, guidata da Gennaro Crispo; “Un’altra idea per Simbario”, che sostiene la candidatura di Raffaele Versace.
Vincono i primi. Gli altri non ci stanno. Difesi dall’avv. Oreste Morcavallo, fanno scattare istanza al Tar della Calabria
Il Comune si affida all’avv. Giuseppe Pitaro. Per i vincitori delle elezioni, invece, c’è l’avv. Gaetano Liperoti
Le tesi difensive colgono nel segno. Nell’udienza di ieri i giudici amministrativi rigettano il ricorso e condannano i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio.
Entrando nel merito squisitamente tecnico – giuridico, Versace e il suo gruppo contestavano la presunta attribuzione di due schede recanti il segno sulla lista vincente ed il voto di preferenza su candidati della lista avversaria, sostenendo che tali schede avrebbero dovuto essere annullate.
Dal canto suo il Tar ha rilevato che l’attribuzione di tali schede alla lista è legittima, in quanto – nei Comuni con meno di 15mila abitanti – il voto alla lista prevale su quello di preferenza, costituendo una chiara manifestazione di volontà dell’elettore per il candidato a sindaco di cui ha barrato il contrassegno.
Considerata legittima, inoltre, anche l’ammissione al voto assistito di 9 elettori, in quanto affetti da patologie inerenti la vista e deficit degli arti superiori, così come previsto dalla normativa elettorale.
Secondo i giudici del Tribunale Amministrativo (Giancarlo Pennetti, presidente; Arturo Levato, primo referendario ed estensore; Valeria Palmisano , referendario) «è da qualificarsi alla stregua di mero errore materiale l’indicazione, alle pagine 27 e 50 del verbale, del complessivo numero degli elettori, pari appunto a 938, nel riquadro relativo ai votanti, pari invece a 264, cifra conseguente alla somma di 258 voti validi, 1 scheda bianca, 4 schede nulle e 1 scheda, con il residuo di 674 schede non utilizzate, quale differenza tra 938 e 264».