CITTÀ UNICA COSENZA-RENDE-CASTROLIBERO: OGGI IL REFERENDUM
Stabilito nel decreto, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, numero 59 dell’8 ottobre 2024
di REDAZIONE
– PRESERRE (CZ) – 1 DICEMBRE 2024 – Si sta celebrando oggi il referendum consultivo obbligatorio per la “Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero della provincia di Cosenza”.
Così è stabilito nel decreto, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, numero 59 dell’8 ottobre 2024.
Lo scrutinio dovrà avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguire fino alla chiusura delle operazioni.
Questo il quesito della consultazione popolare a cui sono chiamati a rispondere gli elettori dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero: 1) “Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?”; 2) “Quali delle seguenti denominazioni volete che assuma il nuovo comune derivante dalla fusione dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero? a) Cosenza; b) Cosenza Rende Castrolibero; c) Nuova Cosenza”.
Le operazioni di voto dovranno iniziare alle ore 08.00 e terminare alle ore 21.00.
Sono chiamati al voto coloro che alla data del 1 dicembre 2024 avranno compiuto il diciottesimo anno di età.
L’elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un solo segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni.
La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore, salvo che il voto stesso non debba essere dichiarato nullo in quanto recante scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore in questione abbia inteso farsi riconoscere.
Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.
Il principio fondamentale, pertanto, resta quello di salvaguardia della volontà dell’elettore e, conseguentemente, della validità del voto espresso (c.d. favor voti), alla luce del quale anche le norme che sanciscono la nullità del voto stesso per la presenza di segni di riconoscimento devono qualificarsi come di stretta interpretazione.
Nel caso di specie, ai fini del corretto calcolo dei voti validi, il Consiglio Regionale ha precisato quanto segue:
- Sulla possibilità di esprimere la preferenza per il secondo quesito indipendentemente dalla scelta effettuata sul primo: Alla luce del contenuto normativo e delle indicazioni grafiche riportate nella deliberazione consiliare in oggetto, si ritiene che l’elettore sia abilitato a esprimere la propria preferenza anche esclusivamente per il secondo quesito, senza necessità di esprimersi preventivamente sul primo. Non sussistono, infatti, vincoli che subordinino la validità della scelta espressa sul secondo interrogativo alla formulazione di una risposta alla prima domanda.
- Sulla validità del voto qualora sia espressa preferenza per uno solo dei due quesiti
In assenza di specifiche disposizioni che sanciscano la nullità del voto nel caso di espressione limitata a una sola delle due domande, si richiama il principio di “favor voti” quale cardine interpretativo del diritto elettorale. Tale principio, recepito dalla normativa e consolidato nella giurisprudenza, trova fondamento nell’articolo 64 del DPR 570/1960, il quale stabilisce che la validità del voto espresso deve essere tutelata ove possibile, privilegiando Regione Calabria la manifestazione di volontà dell’elettore e limitando le cause di nullità al minimo necessario. Pertanto, si conferma che il voto espresso unicamente per una delle due domande in cui si articola il quesito referendario deve ritenersi pienamente valido e non può dar luogo a nullità.
Inoltre, il Consiglio Regionale, in merito alla seconda domanda ha precisato che “la formulazione letterale del secondo quesito referendario non sembrerebbe foriera di dubbi interpretativi, tenuto conto, innanzitutto, proprio dell’utilizzo del termine “Quali”, nonché dell’assenza di specifiche e diverse disposizioni che sanciscano la nullità del voto nel caso di espressione della preferenza per una o più voci e, infine, considerato il principio del “favor voti” quale canone ermeneutico del diritto elettorale”.
Pertanto, dovrà ritenersi valida la scheda che presenterà più scelte relativamente alla denominazione del nuovo Comune.
Di seguito il link da cui sarà possibile visualizzare i risultati elettorali:
https://referendum-primo-dicembre-2024.ifm.it/eleonline/regionecalabria/