SOVERATO (CZ) – LO STALKING E LE SUE FORME
Convegno per approfondire l’argomento da diverse angolature
Articolo e foto di Gianni ROMANO (Il Quotidiano del Sud)
SOVERATO (CZ) – 29 NOVEMBRE 2017 – Di stalking e le sue forme si è discusso presso la sala convegni dell’anfiteatro dell’istituto alberghiero per i servizi di stato di Soverato.
Organizzato dall’ordine militare e ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme e i medici e i volontari dell ‘O.M.S.L.J., presente una rappresentanza dell’associazione nazionale carabinieri di Soverato.
Un fenomeno purtroppo sociale molto diffuso, i relatori Maria Clausi giudice onorario presso la sezione penale del Tribunale di Catanzaro e scrittrice, Giuseppe Seminara specialista in psichiatria, psicoterapeuta dirigente ASP di Catanzaro, Basilio Viola generale di brigata arma dei carabinieri e preside facoltà sociologica istituto privato Svizzero e gran priore d’Italia dell’ordine militare e ospedaliero di San Lazzaro.
Il convegno, moderato da Giuseppe Pipicelli responsabile scientifico medico,ha registrato molti spunti interessanti,in evidenza concetti di base,quali, Lo stalking consiste in un insieme di condotte persecutorie ripetute nel tempo (come le telefonate molestie, pedinamenti, minacce) che provocano un danno alla vittima incidendo sulle sue abitudini di vita oppure generando un grave stato di ansia o di paura, o, ancora ingenerando il timore per la propria incolumità o per quella di una persona cara.
Il reato di stalking è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano che ha introdotto il reato di “atti persecutori”, il quale punisce chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Quanto al “fondato timore per l’incolumità”, rispetto a un iniziale approccio ermeneutico che identificava l’oggetto dell’aggressione nell’incolumità fisica del soggetto, giacchè sola condotta suscettibile di ingenerare appunto un timore fondato, la giurisprudenza ha chiarito che ogni condotta, minacciosa o aggressiva, anche laddove rivolta verso cose e non verso la persona, può integrare il reato di atti persecutori, a patto che, per le modalità di attuazione e la cadenza temporale in cui si è sviluppata, sia idonea a cagionare concretamente uno dei tre eventi richiesti, alternativamente, dalla fattispecie incriminatrici.