27 Maggio 2018
111
MONTEPAONE, “RIFORMA ORLANDO”: AVVOCATI A CONFRONTO
Convegno dell’Ordine Forense di Catanzaro sala conferenze del Credito Cooperativo
Articolo e foto di Gianni ROMANO
MONTEPAONE (CZ) – 27 MAGGIO 2018 – La Legge 103/2017, tradizionalmente denominata “Riforma Orlando”, ha decisamente innovato il sistema processuale delle impugnazioni.
Il regime precedente soffriva di alcune distorsioni legate ad una prassi consolidata che aveva finito per travolgere anche la corretta applicazione dei modelli di redazione della sentenza. La tecnica del cd. copia-incolla veniva adoperata con grande frequenza e comportava il totale rifiuto della minima forma di corretta ermeneusi delle fonti probatorie.
La sentenza finiva con essere solo una rassegna delle informazioni raccolte in dibattimento senza il doveroso vaglio critico che ne determinava la pronuncia finale. Anche il primo gravame di appello soffriva, tuttavia, di un’eccessiva libertà di forma; la redazione, affidata al pieno merito della questione, talvolta si lasciava trascinare da un eccessivo spirito antagonista di polemica privo dei puntuali riferimenti argomentativi.
Il procedimento di appello, totalmente cartolare, non consentiva al giudice del gravame di entrare nello specifico delle questioni rappresentate attesa la genericità dei motivi.
La prospettiva della Riforma Orlando cerca di correggere eventuali prassi distorsive nella ricerca di un triplice obiettivo: completezza, correttezza ed analiticità Completezza: perché con la modifica dell’articolo 546 c.p.p. (requisiti della sentenza) si impone al giudice di fornire al spiegazione del perché un fatto è stato ritenuto provato e soprattutto sulla base di quali argomenti logici o prove esso si pone a sostegno dell’affermazione della penale responsabilità. Correttezza: perché con la modifica dell’art. 581 c.p.p. (forma dell’impugnazione) si impone una stretta coerenza tra quanto esposto nell’argomentare e quanto censurato nei motivi di appello.
Analiticità: perché ora vi è il dovere specifico di analizzare ogni questione prospettata nel motivo di gravame sia in fatto che in diritto. L’effetto delle modifiche al sistema delle impugnazioni hanno provocato la nascita di un nuovo modello in grado di coordinare la tre principali norme processuali: 546 c.p.p. (requisiti della sentenza), 581 c.p.p. (forma dell’impugnazione), 6060 c.p.p. (casidi ricorso per cassazione).
L’appello si prepara durante lo svolgimento del dibattimento di primo grado, così come il ricorso per cassazione nasce dalla corretta indicazione dei motivi di censura della sentenza di primo grado. L’avvento della maggiore specificità dei motivi di appello ha sicuramente reso più agevole, e lineare, il compito del giudice, si tratta ora di verificare nel futuro se la sanzione dell’inammissibilità possa trovare, ed in che termini, la sua concreta applicazione.
A fronte della mancanza di rimprovero al giudice per una sua eventuale poco corretta motivazione, il legislatore Orlando prevede, anzi rafforza visto che già esisteva, la patologia dell’inammissibilità in caso di mancato rispetto della forma dell’impugnazione.
La decisione della sanzione dovrebbe spettare alla Corte di Appello mediante una preventiva valutazione sul ricorso, e si segnala a tale proposito l’assenza di una precisa procedura in grado anche di garantire lo stesso ricorrente. Inaudita altera parte la declaratoria di inammissibilità va a colpire l’atto di appello non rispettoso delle forme lasciando alla parte solo la possibilità di ricorrere per cassazione. Il giudizio di Legittimità, lambito dalla riforma con poche e frastagliate modifiche, rimane l’ultimo baluardo di revisione concepito, ed a questo punto anche strutturato, già sulle vicende di primo grado.
Dalla motivazione all’appello fino ad arrivare alla Cassazione, un unico filo conduttore legato alla verifica della corretta informazione probatoria ed alla sua conseguente valutazione. Ritorna al centro del processo ciò da cui si origina il tutto e cioè la prova.
La sua eventuale omissione, od errata valutazione, genera la crisi del sistema a partire dal giudizio di primo grado per finire in cassazione.