LA PROVINCIA DI CATANZARO APPROVA IL DECRETO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
Catanzaro, la sede della Provincia
Conclusione di un lavoro di regolamentazione che è stato avviato sotto la guida del presidente Sergio Abramo
di REDAZIONE
CATANZARO – 2 GIUGNO 2020 – La Provincia di Catanzaro ha approvato il decreto di classificazione delle strade, ai sensi del codice della strada d.lgs 285/92.
L’atto amministrativo, redatto dal settore Viabilità e trasporti diretto dall’ingegnere Floriano Siniscalco, che ha importanti riflessi su tutte le procedure tecniche, gestionali e autorizzative riguardanti la rete stradale, giunge a conclusione di un lavoro di regolamentazione che è stato avviato sotto la guida del presidente Sergio Abramo.
Le strade – come si legge nel documento – sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali e possono essere: autostrade; strade extraurbane principali; strade extraurbane secondarie; strade urbane di scorrimento; strade urbane di quartiere; strade locali; itinerari ciclopedonali.
A ogni tipologia di strada corrispondono determinate caratteristiche e si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali” e “comunali”. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia o il Comune.
Le strade extraurbane si distinguono in
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Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione o i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia di vaste zone del territorio nazionale.
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Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò è particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
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Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
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Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.