14 Agosto 2015
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CARDINALE (CZ) – DEPOSITA IN STRADA RIFIUTI SPECIALI, DEVE RIMUOVERLI
Verbale e ordinanza a carico di un 80enne del posto con obbligo di conferimento a sito autorizzato
DI FRANCO POLITO
CARDINALE 8CZ) – 14 AGOSTO 2015 – La segnalazione è arrivata dal Corpo Forestale dello Stato.
Nella comunicazione inviata al responsabile dell’area vigilanza gli uomini preposti alla difesa del patrimonio agro-forestale italiano hanno reso noto che S. P., 80enne del posto, in località “san Giorgio Razzona”, ha depositato dei rifiuti speciali non pericolosi nella strada vicinale che è nella sua disponibilità.
Da quanto emerso si tratterebbe di deposito di calcinacci. L’operazione è espressamente vietata dall’articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, contenente le norme sulla gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.
Nei confronti di S. P. sono scattati l’emissione di un verbale amministrativo e l’ordinanza del responsabile della polizia locale che impone la rimozione di quanto depositato accompagnato dall’obbligo di conferirlo, dandone dimostrazione con tanto di ricevuta, ad un impianto autorizzato.
Sulla questione la legge parla chiaro. L’articolo 192 del dlgs 2006 vieta «l‘abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo». E’ altresì vietata «l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee».
Il trasgressore è «tenuto a procedere alla rimozione – dice la legge – all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate».
«Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica – si legge ancora nella norma- sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni».