CENADI (CZ) – Combustione dei rifiuti vegetali agricoli, arriva l’ordinanza del primo cittadino
Il sindaco Alessandro Teti ha disciplinato con orari e periodi una tradizione agricola risalente nel tempo
di Franco Polito
CENADI (CZ) – 2 GIUGNO 2014 – Gestione dei rifiuti vegetali e difesa dell’ambiente. Due piccioni con una fava presi con l’ordinanza del sindaco Alessandro Teti per disciplinare l’attività di combustione controllata del materiale vegetale di origine agricola.
L’ordinanza parla chiaro: la combustione deve avvenire sul sito di produzione dei rifiuti << per i periodi dal 14.04.2014 al 21.06.2014 e dal 21.10.2014 al 21.12.2014, dalle ore 6,00 alle ore 19,00, per il periodo dal 21.06.2014 al 21.10.2014 dalle ore 04,00 alle ore 07,00 di ogni giorno>>.
Teti, inoltre, ha imposto anche l’adozione di tutte le necessarie misure e precauzioni tese ad impedire l’innesco di possibili incendi. Nell’ordinanza pure il divieto di depositare <<paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzabile in agricoltura mediante abbandono su tutto il territorio di Cenadi o in difformità alle modalità sopra riportate>>.
Il sindaco non ha fatto altro che dare una regola a quella che da queste parti è una secolare tradizione agreste. L’attività di gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta, infatti, un’abituale pratica agricola alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici.
<<Il territorio di Cenadi – puntualizza Teti – ha una vocazione agricola con presenza di coltivazioni di castagno, ulivi, viti che da tempo immemorabile costituiscono fonte di sostentamento delle locali famiglie, con criteri di coltivazione e gestione che da decenni si ripetono ed a cui era giusto imporre degli orari diversi a seconda del periodo di messa in atto anche alla luce delle sollecitazioni che pervengono da numerosi cittadini cenadesi interessati alla problematica derivante dai residui agricoli>>.
Tradizione e sollecitazioni. Ma anche leggi dello Stato. <<Se tali residui agricoli fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti a biomassa – c’è scritto nell’ordinanza – non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell’applicazione della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero rifiuti>>.
Ed è proprio il decreto legislativo n. 152 del 2006 ad attribuire ai sindaci il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;
Un principio che fa il paio con l’approvazione a novembre del 2013, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge collegato alla legge di stabilità “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che all’articolo 30 contiene le disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola.
La norma prevede che i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, i periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di origine agricola.
Teti, infine, ha disposto la pubblicazione dell’ordinanza sull’albo pretorio dell’ente nonché la sua affissione in luoghi ed ambienti e la sua trasmissione all’ufficio di polizia municipale e al comandante della stazione dei carabinieri di San Vito sullo Ionio.
Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.