1 Novembre 2018
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ELEZIONI A MONTAURO, TAR ORDINA RICONTEGGIO SCHEDE ANNULLATE
Dopo ricorso lista uscita sconfitta da consultazione dello scorso 4 giugno vinta da Roberto Franco su Giuseppe Schipani
Articolo di Gianni ROMANO
MONTAURO (CZ) – 1 NOVEMBRE 2018 – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),presidente Nicola Durante, Roberto Mazzulla referendario, e Arturo Levato referendario estensore, ha pronunciato e disposto la verifica sulle schede elettorali oggetto di ricorso da parte della lista uscita sconfitta per soli quattro voti, e difesi dagli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti del foro di Catanzaro.
Premesso che, in esito allo scrutinio svoltosi nelle due sezioni in cui è suddiviso il Comune di Montauro, è risultato vittorioso – su un totale di 1.172 voti validi e con uno scarto di 4 preferenze – Roberto Franco, alla cui lista sono stati attribuiti 588 voti, contro i 584 della lista di Giuseppe Schipani; Rilevato che, si legge nel dispositivo, vengono denunciate illegittimità, le quali ove accertate consentirebbero di riconoscere la vittoria alla lista “Lavoriamo Insieme”, tramite il conteggio di schede valide annullate o attribuite alla lista avversaria.
Rilevato che in via istruttoria i ricorrenti instano per la disposizione di una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., proprio al fine di accertare tale circostanza. Considerato che l’Adunanza Plenaria ha statuito che il requisito della specificità dei motivi nel ricorso elettorale dev’essere valutato con rigore attenuato, in quanto l’interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione, deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, che possono essere imprecise o non esaurienti.
Ritenuto pertanto che ai fini del decidere sia necessario procedere ad una verificazione, in contraddittorio tra le parti costituite, a cura del Prefetto di Catanzaro -con facoltà di delega ad altro funzionario o dirigente dell’Ufficio – il quale, con riguardo alla Sezione 1 del Comune di Montauro, dovrà individuare, ove esistenti, e descrivere le schede annullate.
Considerato di dover assegnare al verificatore il termine di quarantacinque giorni per lo svolgimento delle operazioni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito di una relazione riassuntiva sull’attività svolta e sulle verifiche compiute, alla quale dovranno essere allegati i verbali delle operazioni di verificazione debitamente sottoscritti e copia conforme agli originali delle schede elettorali in questione e degli altri documenti esaminati nel corso dell’attività istruttoria.