“FASE 2”, ORDINANZA DEL SINDACO: I DUBBI DI “IMPEGNO E SOLIDARIETÀ MONTEPAONE”
Riceviamo e pubblichiamo:
MONTEPAONE (CZ) – 8 MAGGIO 2020 – «Di fronte alla situazione di caos normativo venutasi a creare negli ultimi giorni che non permette ai cittadini di conoscere facilmente le misure in vigore e quindi di adottare i comportamenti corretti, nella confusione generale che ancora alligna tra decreti legge, Dpcm, ordinanze regionali, ordinanze comunali, Faq, tutte in competizione e reciproca violazione, alla luce della pubblicazione all’Albo Comunale in data 04 Maggio dell’Ordinanza n°46 a firma del Sindaco, il gruppo consiliare di opposizione “Impegno e Solidarietà – Montepaone”, sente il dovere di manifestare perplessità relativamente a taluni passaggi contenuti nella stessa.
Intanto in via generale vi è da dire che per decifrare i “31 punti” contenuti nell’ordinanza, (circa 6 pagine scritte in robusto burocratese), serve una specifica “competenza tecnica”.
Nel particolare, poi, vi sono alcuni punti che a nostro parere appaiono discriminanti e ingenerano dubbi, per esempio il punto n°18 dell’Ordinanza, con il quale, riguardo il mercato settimanale del Lunedì, si stabilisce che è consentito solo ed esclusivamente per la vendita dei generi alimentari.
Ora la domanda è: se si decide di consentire lo svolgimento del mercato all’aperto, non si comprende come possa e debba essere preclusa la vendita ad altri commercianti del settore non alimentare.
Merita chiarimenti anche quanto stabilito al punto n°19, nel quale si scrive “Fino a nuove disposizioni solo per i commercianti aventi sede legale a Montepaone è consentita l’attività di commercio itinerante di generi alimentari ed agricoli su suolo pubblico, rispettando le misure igienico-sanitarie imposte dai DPCM”.
Perchè non consentire la vendita in forma ambulante a commercianti che, pur avendo la sede legale in altro Comune, sono residenti a Montepaone e ancora, precludere la vendita a commercianti del settore non alimentare e agricolo e ai commercianti aventi sede legale in altri Comuni?
Le licenze di commercio ambulante in forma itinerante vengono rilasciate dal Comune di residenza e hanno valenza su tutto il territorio nazionale.
Ancora, al punto n°28, si scrive che si vieta la circolazione con veicoli, motoveicoli e a piedi sull’intero territorio Comunale, salvo che per le motivazioni espresse nei punti precedenti da attestare con apposita autocertificazione ergo: “se esco per acquistare dall’ambulante che ha sede legale nel Comune e vende prodotti alimentari o passeggiare sul lungomare …. devo autocertificarlo”.
L’Ente Comunale, quindi, dovrebbe adoperarsi per predisporre il documento necessario per autocertificare tutti i permessi elencati in Ordinanza, con lo scopo di agevolare i cittadini che potenzialmente potrebbero essere fermati ed in ipotesi sanzionati.
L’ordinanza, oltretutto, provoca anche un certo disorientamento nelle forze dell’ordine che quotidianamente tra DPCM, ordinanze regionali, ordinanze comunali, congiunti, affini e affetti stabili, si trovano a dover verificare la correttezza delle motivazioni dei cittadini che lasciano le proprie abitazioni.
È indispensabile quindi che i provvedimenti restrittivi e i meccanismi di sorveglianza adottati, visto comunque il lungo corso della pandemia, siano chiari, rispettosi dei diritti della persona e del principio di proporzionalità proprio per ridare coraggio ai cittadini e fiducia nelle istituzioni.
Il buon senso di tutti, sino ad oggi, ha aiutato molto … ma fino a quando potrà bastare?»
IMPEGNO E SOLIDARIETÀ MONTEPAONE