GASPERINA (CZ) – Il Comune porta in giudizio Regione Calabria ed Equitalia
Chiedono la restituzione di un contributo per 57mila euro. Pronta la memoria difensiva e la richiesta di annullamento della cartella esattoriale
Articolo di Gianni Romano (Il Quotidiano del Sud)
GASPERINA (CZ) – 18 MARZO 2015 – Il comune di Gasperina per tramite del sindaco Gregorio Gallello cita in, giudizio tramite il suo legale di fiducia avvocato Pasquale Barbale del foro di Catanzaro, la regione Calabria e l’Equitalia Sud Spa, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia esecutiva, della cartella esattoriale per cinquantasettemila euro in oggetto.
Tutto nasce quando la regione Calabria chiede la revoca di un finanziamento già erogato al comune di Gasperina, applicando l’articolo 17, concesso per azioni per sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti, il mancato raggiungimento di quote secondo la regione Calabria era motivo di revoca del finanziamento, ma l’ente comunale aveva prodotto memoria difensiva tenendo conto che le discariche consortili in quel periodo erano chiuse e difficile era garantire un servizio idoneo, e la regione Calabria era perfettamente a conoscenza stante la sua costituzione in giudizio.
Ma nonostante l’ordinanza del giudice Got, dottoressa Russo, giudice della prima sezione civile che nella causa svolta al tribunale di Catanzaro, alla udienza del 25 giugno 2014, sospendeva l’efficacia esecutiva dell’ordinanza dell’esecuzione opposta, rinviando la stessa all’udienza del 21 aprile prossimo ai sensi dell’art.183 del codice di procedura civile.
Nonostante questo dispositivo di revoca la regione Calabria tramite l’agenzia regionale dell’Equitalia inviava i ruoli esattivi per importi aggiunti da interesse e spese, nonostante fosse a conoscenza del dispositivo di sospensione e di rinvio dell’udienza del giudice del tribunale di Catanzaro, la memoria difensiva dell’avvocato Pasquale Barbale rimarca il fatto che Equitalia non è in possesso di un titolo valido ed efficace al fine della formazione del ruolo trasmesso dall’agenzia di riscossione.
Ne deriva pertanto l’assoluta illegittimità della cartella impugnata, per cui secondo l’ente comunale di Gasperina ricorrono tutti i presupposti di legge (fumus boni iuri e periculum in mora) per formulare espressa richiesta di sospensione della cartella emessa da Equitalia per conto della regione Calabria.
Si aggiunge anche che il comune di Gasperina,versa in condizioni finanziarie gravi e disastrate tant’è vero che con delibera del consiglio comunale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario.