17 Settembre 2017
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ISCA SULLO IONIO (CZ) – VICENDA RANIERI, CORTE DEI CONTI CONFERMA DANNO ERARIALE
Respinto ricorso presentato contro sentenza Tribunale Catanzaro: riconosciuto danno al Ministero Economia di 3 milioni di euro
Articolo di Gianni ROMANO (Il Quotidiano del Sud)
ISCA SULLO IONIOM (CZ) – 17 SETTEMBRE 2017 – La corte dei Conti di Catanzaro, con il presidente Quirino Lorelli, giudice relatore Domenico Guzzi e Andrea Luberti giudice, dichiara inammissibile il ricorso presentato per la revocazione della sentenza n. 247, presentato dall’imprenditore soveratese Antonio Ranieri (classe 1953), noto nel settore nautico della Ranieri Cantieri Nautici, beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di un grosso capannone industriale destinato alla costruzione di imbarcazioni ad Isca sullo Jonio.
Ma il tribunale di Catanzaro, a seguito di mirate indagini, lo condannava per false fatturazioni, spropositate, creando un danno al Ministero dello Sviluppo Economico. In buona sostanza la Corte dei Conti, lo riconosceva responsabile del danno di euro 3.701.245,28 euro cagionato al Ministero dello Sviluppo Economico e lo condannava al pagamento del relativo importo.
Lo stesso era stato beneficiario di finanziamenti, ma la Ranieri Cantieri Navali srl a seguito di condanna, era stata interdetta dall’ottenere agevolazioni, finanziamenti e contributi per il periodo di anni uno, giusto decreto del Gip di Catanzaro, i beni presenti inoltre erano stati sottoposti a sequestro preventivo aziendale e nominato altresì custode Giuseppe Bosco di Catanzaro.
Il conseguente atto di citazione non poteva che essere notificato alla società in persona, constatato l’errore con riferimento alla procura generale conferita alla figlia R.A. dal padre Antonio,una procura,si legge nel dispositivo in primis falsa e con riferimento alla quale, in ogni caso il collegio avrebbe potuto rilevare che essa avrebbe potuto costituirsi ,più per Ranieri Antonio personalmente, ma non anche nell’interesse della Cantieri Nautici Ranieri srl.
Difatti, continua il dispositivo, dice che l’attore è stato citato in giudizio non in proprio ma, in qualità di amministratore unico della predetta società perché viziata da errore di fatto ,sarebbe la sentenza impugnata per la parte in cui si irroga la condanna al Ranieri. Del resto,continua il dispositivo, il Pm ha messo in evidenza i profili di inammissibilità ed infondatezza del ricorso per revocazione e ne ha pertanto chiesto l’integrale rigetto.
Nel merito il ricorso di Ranieri era certo procedibile in quanto presentato entro il termine di anni tre previsto ma,il collegio è tuttavia pervenuto al convincimento che lo stesso sia comunque inammissibile per quanto di ragione, quanto al fatto che nel dispositivo della sentenza n.247,la condanna ha avuto per destinatario Ranieri Antonio (classe 1953) non vi è chi non veda come la questione non può integrare gli estremi di un errore in decidendo, ciò alla luce della giurisprudenza citata e del significato che essa ha dato all’errore ammissibile ai fini della revocazione.
Il ricorso alla luce di queste motivazioni risulta, si legge nel dispositivo, infondato e per effetto deve essere dichiarato inammissibile, al soccombente anche le spese processuali di giudizio.