8 Marzo 2018
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MONTAURO (CZ) – CONCESSIONI, LA SPUNTA “IL PESCATORE”
Al Tar battuto Comune: quelle preesistenti non possono subire modifiche fino all’adozione del nuovo piano spiaggia
Articolo di Gianni ROMANO (Il Quotidiano del Sud)
MONTAURO (CZ) – 8 MARZO 2018 – Una situazione anomala da molti anni che aveva visto cancellate le concessioni balneari in testa all’Hotel Il Pescatore dei Fratelli Aiello,veri pionieri del turismo.
Vince la sua battaglia contro il comune di Montauro l’Hotel Il Pescatore di Montauro, difeso in giudizio da Elisabetta Voci, Giuseppe Iannello. Quella concessione non poteva essere revocata poiché, senza l’entrata in vigore del piano spiagge, paragonato al Psc, il comune non può incidere sui diritti preesistenti. Con ricorso la Ditta Hotel il Pescatore di Aiello Giuseppe e C. s.a.s. chiedeva di annullare la delibera del Consiglio comunale del Comune di Montauro n. 6 del 2010 con la quale è stata adottata la rimodulazione del PCS quale piano attuativo unitario dello strumento urbanistico generale redatto dall’Utc.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione. La ricorrente risulta essere titolare di tre concessioni demaniali marittime nel comune resistente.
Nel 2010 il Comune ha adottato una rimodulazione del piano spiaggia mediante il quale ha inciso sulle concessioni edilizie preesistenti .La disciplina del piano spiaggia è contenuta nella legge regionale n. 17 del 2005 la quale articola lo schema di formazione sul modulo procedimentale per la formazione del piano regolatore generale in materia urbanistica in quanto risulta costituito da un provvedimento complesso nel quale confluiscono l’atto di adozione del Comune e l’atto finale di approvazione da parte di un ente locale sovraordinato con la previsione di misure di salvaguardia nelle more del procedimento.
Conseguentemente, nel caso di specie, per il piano di spiaggia già adottato e non ancora approvato dall’ente locale competente, si prospetta una situazione giuridica corrispondente a quella propria del piano regolatore generale adottato dal Comune, da cui scaturiscono effetti giuridici vincolanti per i terzi. Cosa dice il Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali.
Parte resistente, inoltre, non ha adeguatamente allegato e provato i fatti dai quali sarebbe derivata la carenza di interesse alla decisione del ricorso, incidendo specificamente sulle concessioni in questione, tanto più che con sentenza n. 1259/2017, il Consiglio di Stato ha annullato il diniego di rinnovo delle concessioni demaniali marittime emesso dall’amministrazione resistente con obbligo di riesame delle istanze.
In assenza del piano spiaggia il comune deve sospendere le decisioni sui rinnovi .La legge regionale prevede l’introduzione dello strumento territoriale “Piano di Indirizzo Regionale” e, stabilisce che il Piano comunale di spiaggia costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a disciplinare e localizzare le attività facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione.
Il successivo art. 14 della medesima legge regionale in tema di norme di salvaguardia, dispone: “dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all’entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione”.
L’art.27 della medesima legge regionale stabilisce, in via transitoria: “Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente art. 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente”.