23 Marzo 2016
189
MONTEPAONE (CZ) – GUARDIA COSTIERA E COMUNE “DICHIARANO GUERRA” AI LIDI ABUSIVI
Ordinanza di demolizione con ripristino dei luoghi e ingiunzione di pagamento a struttura balneare di via Marina
Articolo di Gianni ROMANO (Il Quotidiano del Sud)
MONTEPAONE (CZ) – 23 MARZO 2016 – E’ il secondo stabilimento balneare destinatario di una ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato originario dei luoghi.
Dopo quello di località Casinello, sempre a Montepaone lido, ora invece in via Marina un’altra struttura turistica è soggetta a queste ordinanze. Questo a seguito di mirati controlli effettuati dalla guardia costiera di Soverato e dall’ufficio tecnico del comune di Montepaone,a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Guardia Costiera di Soverato — U.O. Demanio/Ambiente/Contenzioso, avente ad oggetto “Abusi in danno al pubblico demanio marittimo – Provvedimenti in autotutela.
Rilevato, dalla suddetta comunicazione, che la Ditta concessionaria ha proceduto, all’occupazione abusiva di mq 174,37 di suolo demaniale marittimo, per mancato smantellamento di parte di alcuni manufatti facenti parte dello Stabilimento Balneare a carattere stagionale, vista la Concessione Demaniale Marittima rilasciata dal Comune di Montepaone, con limitazione d’uso dell’area demaniale per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno.
Tenuto conto che, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, la quale prescrive che l’intervento sia rimosso a fine stagione balneare,ma accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione demaniale marittima e che per quanto sopra non è possibile archiviare il procedimento de quo , considerata la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, n. 120 del 24.05.2001 in materia di canone stagionale:”Utilizzazioni effettive inferiori all’anno Il presupposto per l’applicazione dell’articolo 03, comma 4 introdotto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, è l’obbligo per il concessionario di rimuovere al termine del periodo di utilizzazione, ogni struttura realizzata o utilizzata.
Valutato che ai sensi della predetta normativa la ditta è obbligata oltre che allo sgombero anche al pagamento dell’indennizzo, per occupazione abusiva di area demaniale, considerato inoltre che il manufatto insiste in una zona a vincolo ambientale -paesaggistico,l’ordinanza per disporre la demolizione e il ripristino dei luoghi, posto che le opere risultano mantenute in difformità a quanto stabilito dalla concessione demaniale marittima ,si ordina allo scopo,in capo alla ditta,in qualità di responsabile dell’occupazione abusiva su un’area demaniale lo sgombero dell’area medesima con la demolizione a sue cure e spese di tutte le opere in premessa indicate e il ripristino dei luoghi entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.