12 Aprile 2016
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PRESERRE (CZ) – IMPRENDITORI CONTRO BANCHE, QUALCHE VOLTA “VINCONO I PRIMI”
Repertorio
Procura Repubblica sospende vendita immobiliare ai danni di noto uomo d’affari. Banca aveva messo tutto all’asta
Articolo di Gianni ROMANO (Il Quotidiano del Sud)
PRESERRE (CZ) – 12 APRILE 2016 – E’ il secondo caso nel soveratese in cui un imprenditore vede riconosciute le sue ragioni contro istituti bancari.
La procura della Repubblica del tribunale di Catanzaro sospende la vendita immobiliare ai danni di un noto imprenditore del soveratese promossa da un istituto bancario del comprensorio,questo a seguito della richiesta fatta al tribunale da parte di un imprenditore che aveva visto ipotecato prima e messa in vendita immobiliare dopo,un suo compendio per una controversia con l’istituto di credito,ma il sostituto procuratore della Repubblica aggiunto,Vincenzo Luberto accoglie in pieno la richiesta dell’imprenditore sospendendo di fatto gli atti e rimandando il tutto con i termini di legge.
Nel dispositivo,letta la “richiesta di parere favorevole alla sospensione dei termini ai sensi dell’art. 20 comma 70 legge n. 44/99” depositata presso questa Procura della Repubblica volta ad ottenere, ai sensi della legge n. 44/99 ed in ordine alla procedura esecutiva immobiliare R.G. Espr. pendente presso il Tribunale di Catanzaro”esprime parere favorevole per la sospensione dei termini… ai sensi dell’art. 20 della legge 44199.” Il tribunale di Catanzaro, la procura della Repubblica,rilevava che in data 11.3.2004 l’imprenditore stipulava il contratto di mutuo e rilevato, altresì, che, in ragione del mancato adempimento del predetto contratto, l’ente mutuante formulava atto di pignoramento di beni immobili e, in ragione di esso, veniva istaurato, innanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione Esecuzioni Immobiliari.
Atteso, continua il dispositivo che, con memoria del 1.12.2010,l’esecutato si costituiva nel suddetto giudizio,l’inizio dell’iter per la vendita ,l’imprenditore considerato con istanza depositata presso la Prefettura di Catanzaro, in data 19.1.2016, ha chiesto di potere accedere ai benefici previsti dall’art. 14, 1. 108/1996;atteso che, ai sensi dell’art. 20 1. 44/1999 (rubricato “Sospensione di termini”): A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l’elargizione prevista e i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni”.
Rilevato pertanto che, continua la procura della Repubblica che il soggetto interessato rientra nel novero dei soggetti legittimati a formulare l’istanza in esame;considerato che,al pubblico ministero compete la mera verifica di riferibilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l’evento lesivo condizione dell’elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l’esercizio dell’azione penale né l’attività di indagine ad essa finalizzata ,attesa, pertanto, la competenza di questo Ufficio.
Ritenuto che la richiesta vada conseguentemente accolta; la Procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro,dispone che, con riferimento alla posizione dell’interessato nell’ambito della procedura già indicata,i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni,i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al punto sub 1), i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo,sono sospesi per la medesima durata di cui al punto sub 1) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.