PRESERRE (CZ) – RIFIUTI, TAR RESPINGE RICORSO DI “MANUTAMBIENTE”
Confermata determinazione Cuc che aveva esclusao azienda da gara per aggiudicazione servizio
Articolo di Gianni ROMANO (Il Quotidiano del Sud)
MONTEPAONE (CZ) – 22 OTTOBRE 2017 – Il Tar, sezione prima con il presidente Vincenzo Salamone, rigetta il ricorso promosso da Manutambiente contro la centrale unica di committenza, Comune di Gasperina, Comune di Montauro, Comune di San Floro, Comune di Botricello non costituiti in giudizio, e il Comune di Montepaone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco lirillo, nei confronti di Soteco S.p.A. non costituito in giudizio; per l’annullamento della determinazione n. 8 a firma del Responsabile della Cuc.
Ma il Tar, sezione prima, visti gli atti costitutivi prodotti dal comune di Montepaone, rigettava il ricorso considerato che, con ricorso la Manutambiente Ecologia soc. coop a r.1. chiedeva di annullare la determinazione n. 8 del 2017 con cui il responsabile della Cuc escludeva la ricorrente dalla gara, nonché la determinazione di aggiudicazione definitiva, con declaratoria di nullità o annullamento della clausola della lettera di invito nella parte in cui faceva esclusivo riferimento all’appaltatore o al concessionario.
Nel merito la ricorrente è stata esclusa in quanto difetterebbe del requisito della capacità tecnica e professionale prescritto dalla lettera di invito e consistente nella gestione e manutenzione nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione delle offerte, in qualità esclusivamente di appaltatore o concessionario, di un impianto di depurazione per una capacità di trattamento almeno 40.000 abitanti equivalenti, effettuata per conto degli enti e/o dei soggetti proprietari e/o competenti.
L’esigenza di interpretazione sostanziale del requisito e, quindi, della titolarità del requisito anche in capo al consorziato è astrattamente da condividere, tuttavia, nel caso di specie la lex specialis esclude la possibilità di una tale equiparazione, posto che il consorziato non è titolare formalmente della qualifica di appaltatore o di concessionario.
Ne discende che in chiave teorica il ricorrente non risponde ai requisiti previsti dalla clausola della lettera di invito. Il ricorrente ha a questo punto impugnato la lettera di invito nella parte in cui prevede un tale requisito.
Deve, tuttavia, osservarsi che la specifica richiesta di tale qualifica non appaia illogica, irrazionale o contraria a norme di legge, in quanto sembra da affiancarsi non solo alla gestione di un servizio per un dato periodo di tempo, ma anche e in senso più ampio alla gestione del contratto, come evidenziato dall’amministrazione resistente, circostanza idonea a descrivere una capacità tecnica e organizzativa più ampia della mera esecuzione del servizio da parte della ricorrente.
In sostanza, nel senso della legittimità della clausola e della non equiparabilità piena delle due posizioni depongono le modalità esecutive e gestionali del rapporto contrattuale che difetterebbero nel caso di specie in capo alla ricorrente., ma in realtà lo stesso riprende la clausola della lex specialis in questione citando anche il riferimento al triennio (la mancata impugnazione del provvedimento di esclusione nella parte in cui fa riferimento alle modalità temporali di svolgimento del servizio costituirebbe già di per sé causa di rigetto del ricorso).
La circostanza emerge anche dalla lettura della determinazione n. 8 , ma richieda in maniera espressa la qualità di concessionario o di appaltatore, come emerge dall’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” apposto a tali enunciati linguistici. Ne discende che, richiedendosi tale specifica qualifica, l’esclusione del ricorrente appaia formalmente giustificata dalla non corrispondenza tra le due situazioni.
L’esigenza di interpretazione sostanziale del requisito e, quindi, della titolarità del requisito anche in capo al consorziato è astrattamente da condividere, tuttavia, nel caso di specie la lex specialis esclude la possibilità di una tale equiparazione, posto che il consorziato non è titolare formalmente della qualifica di appaltatore o di concessionario.
Ne discende che in chiave teorica il ricorrente non risponde ai requisiti previsti dalla clausola della lettera,quindi in conclusione, Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.