13 Giugno 2018
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SOVERATO, SICUREZZA BALNEARE: C’È LA NUOVA ORDINANZA
Emessa da Guardia Costiera in vista della stagione estiva che sta per cominciare. Una delle novità introdotte riguarda la facoltà di utilizzare una moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti
di REDAZIONE
SOVERATO (CZ) – 13 GIUGNO 2018 – E’ stata emanata la nuova ordinanza di sicurezza balneare dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, la n. 07/2018, la quale disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Soverato (che comprende i Comuni di Simeri Crichi, Catanzaro, Borgia, Squillace, Stalettì, Montauro, Montepaone, Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa Caterina, Guardavalle e Monasterace fino alla foce del torrente Assi), nell’ambito dei limiti della stagione balneare.
Tutti gli altri aspetti legati all’utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricettive sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti competenti ovvero Regione e Comune.
Una delle novità introdotte riguarda la facoltà di utilizzare una moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti. La scelta se dotarsene o meno rimane in capo al gestore dello stabilimento e la moto andrà comunque ad essere un mezzo di salvataggio in aggiunta a quello tradizionalmente previsto (il c.d. “pattino”), che rimane obbligatorio.
L’utilizzo di detta moto d’acqua è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: apposita comunicazione al Comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Soverato da parte del responsabile del servizio di salvamento, con cui si fa carico delle responsabilità dell’espletamento del servizio anche con l’impiego della moto ad acqua; titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto in oggetto; presenza a bordo di un abilitato al salvamento in aggiunta al conduttore; la moto deve recare la scritta SALVATAGGIO e non deve essere destinata ad altri usi; deve altresì essere provvista di barella dotata di determinati requisiti; deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza e posizionata in prossimità della battigia, accanto al natante di salvataggio tradizionale, unitamente ad una serie di dotazioni elencate in modo specifico nell’ordinanza stessa.
La scelta del mezzo più idoneo da utilizzarsi rientra nel prudente apprezzamento dell’assistente bagnanti il quale, in relazione alle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteo-marine presenti, distanza dalla costa della persona da soccorrere, caratteristiche del luogo, etc) valuterà il mezzo più adatto da impiegare.
Altra novità riguarda la previsione, sempre nell’ottica di una maggior tutela degli assistenti bagnati, di poter utilizzare da parte degli stessi, durante gli interventi di soccorso, un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
Un ulteriore elemento di innovazione è dato dalla facoltà di impiegare unità cinofile abilitate al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell’igiene e della salute pubblica, nonché delle disposizioni sulla tenuta e l’impiego dei cani.
La scelta di integrare il suddetto servizio di assistenza e salvataggio rimane in capo al gestore dello stabilimento per le spiagge in concessione ed ai Comuni rivieraschi per le spiagge libere.
Un’ultima novità nell’ordinanza riguarda invece lo stabilimento balneare e precisamente una modifica inerente le dotazioni del locale dove poter effettuare il primo soccorso: le bombole di ossigeno terapeutico devono essere 3, ciascuna di almeno un litro caricata a 150 atmosfere, oppure 2, ciascuna di almeno tre litri caricata a 200 atmosfera.
Con l’occasione si ricorda l’importanza di ottemperare all’obbligo per i concessionari ed Comuni rivieraschi di segnalare correttamente i limiti delle zone destinate alla balneazione (150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge e 100 metri dalle scogliere, in presenza di coste alte o a picco) con gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, nonché l’obbligo, sempre per gli stessi soggetti di segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, tramite gavitelli di colore bianco, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. In mancanza di segnalamenti, per i Comuni rivieraschi è previsto l’obbligo di porre comunque una idonea segnaletica che indichi la non presenza dei gavitelli previsti.
Per quanto concerne le unità navali a motore o a vela che intendono raggiungere le spiagge, negli orari compresi tra le 8 e le 20, si ricorda l’obbligo di utilizzare gli appositi corridoi di atterraggio.
“Per la stagione balneare in corso si applicano tutte le norme previste dalla nuova Ordinanza di Sicurezza Balneare, la numero 7/2018, che sarà affissa presso tutti gli stabilimenti balneari e che è già scaricabile gratuitamente dal sito www.guardiacostiera.gov.it/soverato , nella sezione “Ordinanze” – spiega il Tenente di Vascello Claudia Palusci.
“L’ordinanza di sicurezza balneare è uno strumento che si pone al servizio del cittadino per garantire la sicurezza degli usi civili del mare, siano essi per diletto o per lavoro, in un periodo intenso come è quello estivo. Come tale deve necessariamente tenere in considerazione le esigenze delle realtà locali contemperandole con le prioritarie norme a tutela della sicurezza.
Si ricorda, infine, che per l’emergenza in mare è attivo il numero blu 1530 gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.”