1 Febbraio 2020
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TARI, A MONTEPAONE LA MINORANZA SCETTICA SULLE MOTIVAZIONI DEGLI AVVISI
“Impegno e Solidarietà”: Il contribuente deve essere messo nelle condizioni di conoscere la pretesa impositiva”
Articolo di Gianni ROMANO
MONTEPAONE (CZ) – 1 FEBBRAIO 2020 – Il gruppo consiliare di opposizione “Impegno e Solidarietà – Montepaone” controdeduce sul Riscontro e in ordine alla carenza di motivazione degli avvisi Tari, indica i requisiti minimi che gli avvisi di accertamento di tributi locali devono possedere e, in particolare, sancisce expressis verbis al primo periodo che «gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.».
”Detta norma – continua la minoranza, nel riprendere sostanzialmente quanto già sancito dall’Art. 7 della Legge 27e obbliga le amministrazioni locali, e quindi anche il Comune di Montepaone, a motivare gli avvisi di accertamento emessi per il recupero dei tributi di spettanza, in particolare indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della propria pretesa nei confronti del contribuente.
Inoltre, la medesima norma, obbliga ancora le amministrazioni locali e quindi anche il citato Comune di Montepaone, ad allegare agli avvisi di accertamento l’atto eventualmente richiamato nella motivazione. La mancanza di uno dei requisiti individuati dal comma 162 dell’Art.1 della L. n°296/2006 traducendosi in una compressione del diritto difesa come previsto e tutelato dall’articolo 24 della Costituzione, comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento, ovvero la nullità dello stesso.
A tal proposito, rileva richiamare, ad avviso degli scriventi, un recente orientamento palesato dalla Sezione tributaria della Cassazione ove è stata evidenziata la funzione precipua della motivazione dei provvedimenti impositivi: “L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur.
Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa”.
Con riferimento al caso di specie, il Comune di Montepaone, si è semplicemente limitata a indicare nell’avviso di accertamento in maniera scarna, le norme per l’applicazione della TariI, dopodiché, ha ritenuto inverosimilmente di dover motivare gli atti di accertamento, richiamando e riportando una tabella recante una serie di numeri di difficile interpretazione, omettendo di indicare le tariffe applicate, i dati degli immobili tassati, gli identificativi catastali (foglio, particella, nume e sub) ecc. assolutamente imprescindibili ed ogni altra informazione utile per l’individuazione dell’immobile occupato con inevitabile pregiudizio dell’esercizio del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito.”