“TRASVERSALE DELLE SERRE”, IL TAR SOSPENDE IL PROGETTO ESECUTIVO DEL LOTTO GAGLIATO – SOVERATO
La vertenza dei ricorrenti non intende erigere un muro contro il completamento della strada ma solo tutelare gli interessi di privati contro l’azione delle ruspe che spazzerebbero via case, aziende e strutture di ogni tipo
di Fra. POL.
– PRESERRE (CZ) – 9 OTTOBRE 2024 – In attesa dell’udienza collegiale, il Tar della Calabria dà ragione ad un gruppo di ricorrenti (cittadini, imprese e altri portatori di interessi territoriali nei Comuni di Satriano, Gagliato, Soverato e Petrizzi) che tramite l’avvocato Giuseppe Pitaro si sono rivolti ai giudici amministrativi contro il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale 18 – Trasversale delle Serre – e l’Anas S.p.A.
È di ieri la decisione del Tar che sospende l’efficacia del decreto con cui il Commissario aveva approvato il progetto definitivo dei lavori sulla Trasversale riguardanti il “Tronco 5° Lotto 4° e Lotto 5° – dallo svincolo di Gagliato allo svincolo di Soverato – CUP F81B23000330001 – (ex Tronco 5° Lotto 4° stralcio 1°: Svincolo Gagliato – Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano – (CZ179), Tronco 5° Lotto 4° stralcio 2°: Svincolo Gagliato – Svincolo Satriano Compresa Bretella Satriano – (CZ180), Tronco 5° Lotto 5°: Svincolo Satriano – Svincolo Soverato- (CZ29)”.
La vertenza non intende erigere un muro contro il completamento della strada ma solo tutelare gli interessi di privati contro l’azione delle ruspe che spazzerebbero via case, aziende e strutture di ogni tipo.
I ricorrenti, insomma, non vogliono vedersi polverizzare il frutto dei sacrifici di una vita.
Soprattutto alla luce del fatto che ciò avverrebbe sulla base di un nuovo progetto che va improvvisamente a modificare il percorso originariamente previsto nel progetto preliminare del 2012, che comportava un minor costo e un minore sacrificio per le popolazioni e le aree interessate.
Ecco perché, tra le altre cose, il decreto della Seconda Sezione del Tar dispone anche la sospensione della “presupposta determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi”, delle “comunicazioni ai proprietari di avvenuta approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 327/2001”.
E, inoltr, le “ulteriori comunicazioni ai proprietari ricorrenti medio tempore emesse o emettende e in fase di notifica”, i “decreti motivati di occupazione anticipata finalizzata all’esproprio ex articolo 22- bis, D.P.R. 327/2001” e “ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale, endoprocedimentale, anche eventualmente non conosciuto”.
«Il Tar Catanzaro – spiega Pitaro – ha considerato sussistenti i motivi di estrema gravità e urgenza tali da non consentire neanche l’attesa della delibazione cautelare collegiale, vista la data del 14 ottobre 2024 fissata dall’Amministrazione per le operazioni di immissione in possesso dei beni intestati agli interessati dal procedimento, data anteriore alla prima camera di consiglio utile per la suddetta delibazione ed ha accolto la domanda dei ricorrenti e per l’effetto, ha sospeso interinalmente, fino alla delibazione cautelare collegiale, l’esecuzione dei provvedimenti impugnati».