4 Novembre 2020
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UFFICIALE, LA CALABRIA È “ZONA ROSSA”
Slitta a venerdì l’entrata in vigore delle misure territoriali del nuovo Dpcm
di REDAZIONE
PRESERRE (CZ) – 4 NOVEMBRE 2020 – “Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm – quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse – saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre”.
E’ quanto spiega Palazzo Chigi sottolineando che “lo ha deciso il governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività”.
“Rispetto alle persone contagiate sale il numero degli asintomatici, diminuisce in percentuale il numero di persone ricoverate ma c’è l’alta probabilità che molte regioni superino le soglie delle terapie intensive e mediche”, ha detto il premier Conte. “Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave”.
“Se introducessimo misure uniche in tutta italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave”.
“Nell’area gialla, con criticità moderata, rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia.-Romagna. Lazio, Liguria”.
“Nell’area arancione, con criticità medio alta, ci sono Puglia e Sicilia”. “Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta rientrano nell’area rossa”, ha annunciato Conte.
Ecco le regole che si applicheranno a partire da venerdì.
Limitazioni agli spostamenti, negozi, bar – e ristoranti chiusi. La didattica in presenza è possibile solo per asili, elementari e primo anno delle medie. Sospese anche le lezioni all’Università.
SPOSTAMENTI – E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori (zona rossa, ndr), nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori (zona rossa, ndr) è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
QUALI NEGOZI CHIUDONO – sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; restano aperti parrucchieri e centri estetici.
CHIUSI BAR E RISTORANTI, SOLO ASPORTO FINO ALLE 22 E CONSEGNA A DOMICILIO – Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
CHIUSI I CENTRI SPORTIVI, AMMESSA ATTIVITA’ INDIVIDUALE VICINO LA PROPRIA ABITAZIONE – Le attività svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
DIDATTICA IN PRESENZA SOLO NEGLI ASILI, ALLE ELEMENTARI E AL PRIMO ANNO DELLE MEDIE – fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
UNIVERSITA’ CON DIDATTICA A DISTANZA– è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
L’INDICAZIONE AI DATORI DI LAVORO– i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.