13 Agosto 2020
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VIRUS, NUOVA ORDINANZA DELLA SANTELLI: CONFERMATO USO MASCHERINE E TAMPONI PER CHI PROVIENE DA CROAZIA, GRECIA, MALTA E SPAGNA
Le misure potranno essere rimodulate in base all’andamento epidemiologico nazionale
di REDAZIONE
PRESERRE (CZ) – 13 AGOSTO 2020 – Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, dal 13 agosto e fino a tutto il 7 settembre 2020, ha emesso una nuova ordinanza in materia di Coronavirus.
Ecco la parte dispositiva del provvedimento:
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.
2. È disposto l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento.
3. Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 59/2020, nonché le misure del DPCM 7 agosto 2020, con particolare riferimento agli articoli dal 4 all’8 riguardanti gli spostamenti da e per gli Stati esteri elencati nell’allegato 20 al DPCM stesso.
4. Restano altresì efficaci e vigenti le disposizioni relative al censimento obbligatorio di tutte le persone fisiche che entrano nel territorio regionale, provenendo da fuori regione o Stato estero, e sono integrate da quanto fissato nel presente provvedimento.
5. È dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per
l’esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche.
6. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
8. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
9. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni.
Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
10. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
11. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.